Trasparenza
La Cassa Padana colloca senza soluzione di continuità titoli obbligazionari di propria emissione.
Le obbligazioni hanno solitamente una durata non superiore ai 3-5 anni e possono avere cedole trimestrali o semestrali o annuali, essere a tasso fisso, indicizzate, a tasso Step Up oppure Zero Coupon.
Elenco Emissioni in ordine decrescente di data di emissione:
- Tasso Step Up - 15-03-2023 - ISIN: IT0005365843
- Obbligazioni emesse dalla Cassa Padana nel 2016-2017
- Tasso Step Up - 07/08/2022 - ISIN IT0005277386
- TF - 03/04/2022 - Codice ISIN: IT0005247108
- TF - 20/02/2022 - Codice ISIN: IT0005243750
- TF - 05/01/2022 - Codice ISIN: IT0005238743
- TF - 18/10/2021 - Codice ISIN: IT0005217713
- TF - 20/02/2021 - Codice ISIN: IT0005243743
- TF - 05/01/2021 - Codice ISIN: IT0005238735
- TF - 18/10/2022 - Codice ISIN: IT0005217747
- TF - 05/01/2023 - Codice ISIN: IT0005238800
- Obbligazioni emesse dalla Cassa Padana nel 2015-2016
- TF - 15/07/2021 - Codice ISIN: IT0005203895
- TF - 15/07/2022 - Codice ISIN: IT0005203887
- TF - 28/04/2021 - Codice ISIN: IT0005177669
- TF - 28/04/2022 - Codice ISIN: IT0005177677
- TF - 17/02/2021 - Codice ISIN: IT0005162521
- TF - 15/12/2020 - Codice ISIN: IT0005156002
- TF - 15/05/2022 - Codice ISIN: IT0005108573
- TF - 15/05/2025 - Codice ISIN: IT0005108565
- Obbligazioni emesse dalla Cassa Padana nel 2014-2015
- TF - 24/03/2022 - Codice ISIN: IT0005092744
- TF - 24/03/2025 - Codice ISIN: IT0005092751
- Obbligazioni Emesse ex Banca Veneta 1896
- 01/08/2035 - Codice ISIN: IT0003887400
- 10/02/2035 - Codice ISIN: IT0003806152
- 22/01/2022 - Codice ISIN: IT0004174584
Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007).
In sintesi il Regolamento prevede che:
- sono considerati dormienti i depositi di somme di denaro o i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegato per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- una volta che il deposito è divenuto dormiente, esso viene estinto qualora entro il termine di 180 giorni non venga effettuata alcuna operazione o movimentazione; le somme o valori ivi depositati devono quindi essere trasferiti ad un fondo pubblico.
Si invitano pertanto i titolari di un deposito al portatore (ad esempio, libretto di risparmio) a verificare periodicamente se il deposito è divenuto dormiente.
A questo fine è messo a disposizione dei clienti presso tutte le filiali della Cassa Padana BCC e sul sito www.cassapadana.it nella sezione Trasparenza un elenco contenente i dati dei depositi al portatore divenuti dormienti nel periodo di riferimento.
Inoltre, previa indicazione da parte del titolare dei dati essenziali di un determinato rapporto, ciascuna filiale è in grado di comunicare se quel rapporto è divenuto dormiente.
I titolari di un deposito al portatore divenuto dormiente sono invitati a contattare tempestivamente una qualsiasi filiale della Cassa Padana BCC.
Elenco Dormienti
- Elenco dei Rapporti Potenziali Dormienti al 31/05/2020
- Elenco dei Rapporti Dormienti al 31/05/2019 che verranno versati al Fondo
- Elenco dei potenziali Dormienti al 31/05/2019
Elenco Dormienti Estinti
- Rapporti Dormienti al 17/08/2007 estinti per varsamento al Fondo
- Rapporti Dormienti al 31/05/2008 estinti per varsamento al Fondo
- Rapporti Dormienti al 31/05/2010 estinti per varsamento al Fondo
- Rapporti Dormienti al 31/05/2011 estinti per varsamento al Fondo
- Rapporti Dormienti al 31/05/2012 estinti per varsamento al Fondo
- Rapporti Dormienti al 31/05/2013 estinti per varsamento al Fondo
- Rapporti Dormienti al 31/05/2014 estinti per varsamento al Fondo
- Rapporti Dormienti al 31/05/2015 estinti per varsamento al Fondo
- Rapporti Dormienti al 31/05/2016 estinti per varsamento al Fondo
- Rapporti Dormienti al 31/05/2017 estinti per varsamento al Fondo
- Rapporti Dormienti al 31/05/2018 estinti per varsamento al Fondo
- Elenco dei Rapporti Dormienti Estinti - 2008 - Ex Banca Veneta
- Elenco dei Rapporti Dormienti Estinti - 2007 - Ex BCC Camuna
- Elenco dei Rapporti Dormienti Estinti - 2007 - EX BCC ValTrompia
- Elenco dei Rapporti Dormienti Estinti - 2009 - EX BCC ValTrompia
Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo le cui regole di funzionamento sono consultabili sul sito www.fgd.bcc.it.
In caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, il suddetto Fondo provvede al rimborso dei crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca stessa con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma (ad esempio, libretti, conti correnti, ecc.), nonché relativi all’emissione di assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.
Il Regolamento ha lo scopo di disciplinare l’individuazione, l’approvazione e l’esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. , da Cassa Padana e dalle Società del Gruppo, nonchè gli assetti
organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui il Gruppo si dota al fine di preservare l’integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalle Disposizioni.
Il sistema penale italiano trae il termine “riciclaggio” dal linguaggio economico, per il quale esso è quel particolare processo volto a riemettere nel circuito finanziario, attraverso le distinte fasi della pulitura vera e propria e dell’integrazione, i capitali provenienti dall’attività criminale, affinché, così “depurati”, producano un profitto.
Uno dei momenti essenziali della vita delle organizzazioni criminali è rappresentato dall’individuazione e dalla scelta delle modalità di investimento dei profitti che ottengono attraverso le loro attività delinquenziali. Una parte di questi è riutilizzata per autofinanziare attività illegali, mentre la restante parte viene investita, in via immediata e diretta, in varie attività economiche e finanziarie. Per realizzare tale fine le organizzazioni criminali utilizzano i normali canali economici nei quali riversano, previa “ripulitura”, i proventi dell’attività criminosa. Generalmente si verifica un passaggio intermedio, che consiste nell’occultamento della provenienza delittuosa di tali profitti illeciti, facendo perdere le tracce e le prove della loro origine, in modo tale che non sia più possibile risalire al reato e ai suoi autori. Il riciclaggio consiste proprio in questa operazione complessa di riconversione dei proventi illeciti e di successivo investimento in circuiti economici leciti.
Secondo la definizione ritenuta “classica”, ormai punto di riferimento degli studiosi di vari Paesi e contenuta in un Rapporto della Commissione Presidenziale Statunitense sulla Criminalità Organizzata presentato nel 1984 , il riciclaggio è il “processo attraverso cui qualcuno nasconde l’esistenza, la fonte illegale, o l’illegale utilizzo di redditi, e poi camuffa questi redditi per farli apparire legittimi”.
Da questa sintetica descrizione emerge la complessità del fenomeno: il riciclaggio non è riconducibile a una serie di comportamenti tassativamente prefissata, ma è un complesso di operazioni idoneo a camuffare la provenienza illecita di denaro, beni o utilità affinché possano essere impiegati in circuiti economici legittimi.
Si può fin d’ora anticipare che il riciclaggio normalmente si articola in più fasi successive: verso la fine degli anni ottanta prevaleva un modello di suddivisione in due fasi, prima “lavaggio” (money laundering) e poi “impiego” (recycling). Negli ultimi anni si tende a prediligere una ripartizione in tre fasi: “placement”, “layering” e “integration”.
La prima fase corrisponde al “piazzamento” o collocamento materiale dei proventi da reato, che generalmente sono contanti, attraverso una qualsiasi serie di operazioni (deposito, cambio, acquisto di beni ecc.) presso istituzioni o intermediari finanziari, direttamente nel mercato o all’estero.
Il “layering” (lett. stratificazione) è diretto a separare il capitale dalla sua provenienza illecita per mezzo di alcune operazioni di natura prevalentemente finanziaria. Interponendo un complesso strato di operazioni di “lavaggio” si tende a rendere il più possibile anonima la ricchezza, o a creare una copertura apparentemente legittima. I metodi di “layering” sono infiniti e si avvalgono sempre più delle operazioni telematiche, come i trasferimenti elettronici dei fondi con conseguente creazione di bonifici.
La terza fase spesso viene definita impropriamente di “impiego” delle ricchezze provenienti da reato; invece consiste, più esattamente, nel tentativo di integrare i capitali di origine criminosa con le ricchezze di provenienza lecita. Questa fase rappresenta, quindi, il risultato finale della procedura di riciclaggio: i proventi da reato, una volta ripuliti, vengono reimmessi nei circuiti finanziari ordinari. Tutto ciò si realizza attraverso una serie infinita di operazione sempre più sofisticate e mascherate. Di solito, quando sono coinvolti grossi patrimoni riciclati, essi devono passare attraverso società, imprese o intermediari rispettabili, che possano maneggiare somme importanti senza destare sospetti.
Questo modello a tre fasi è il più comune nella letteratura internazionale recente e il più utile per comprendere i punti rilevanti ai fini di uno studio giuridico del fenomeno. Esso ha sostituito quello bifasico, che oggi è ormai superato.
Volendo essere precisi il termine “riciclaggio” designa l’intera operazione, completa di tutte e tre le fasi; è, dunque, il complesso delle operazioni necessarie per attribuire un’origine fittiziamente lecita a beni di provenienza delittuosa.
Informativa relativa ai livelli provvigionali percepiti nell’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile dei veicoli a motore e dei natanti.
Informativa alla clientela
(art. 13 Codice sulla protezione dei dati personali)
Questa Banca La informa che, per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali (ad es.: un bonifico transfrontaliero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela, è necessario utilizzare un servizio di messaggistica internazionale.
Il servizio è gestito dalla “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” (SWIFT) avente sede legale in Belgio (vedi il sito di SWIFT per l’informativa sulla protezione dati).
La banca comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) i dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali, ad esempio, i nomi dell’ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie e la somma) e necessari per eseguirle.
Allo stato, le banche non potrebbero effettuare le suddette operazioni richieste dalla clientela senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati.
Ad integrazione delle informazioni che abbiamo già fornito ai clienti sono emerse due circostanze su cui desideriamo informarla:
- tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire (tutte) le predette transazioni finanziarie attualmente vengono – per motivi di sicurezza operativa – duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da SWIFT in un server della società sito negli Stati Uniti d’America;
- i dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare, il Dipartimento del tesoro) vi hanno avuto accesso – e potranno accedervi ulteriormente – sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto al terrorismo. Il tema è ampiamente dibattuto in Europa presso varie istituzioni in relazione a quanto prevede la normativa europea in tema di protezione dei dati.
Le ricordiamo anche che l’interessato conserva i Suoi diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
A seguito della modifica della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 2311, sono introdotte importanti disposizioni circa l’utilizzo dei Libretti al Portatore.
A decorrere dal 4 luglio 2017:
- è vietata l’emissione di libretti di deposito al portatore di qualsiasi importo.
- è vietato il trasferimento dei libretti di deposito al portatore di qualsiasi importo.
- Misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019.
- Misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui nel territorio delle Città metropolitane di Genova delle Province di Savona e La Spezia.
- Proroga dei termini di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti per eventi sismici e alluvioni.
- Misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito di eventi metereologici nelle provincie di BS, LC e SO.
- Misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui relativi agli edifici sgomberati nel territorio del Comune di Venezia.
- Misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria.
- Misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola.
- Misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito dello stato di emergenza nel territorio della regione Sicilia.
- Misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2018 - Genova.
- Misure di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito di emergenza nei territori della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia di Imperia nella Regione Liguria
- Misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito del sisma che ha colpito l’Italia Centrale nel 2016
- Misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito di eventi metereologici per le province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia