La Direttiva MiFid

Unione Europea

Markets in Financial Instruments Directive

La Direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) in vigore dal 1° novembre 2007 ha sostituito la precedente legislazione comunitaria riguardante i “Servizi di investimento nel settore degli strumenti finanziari”.

Le ragioni che hanno portato alla decisione di sostituire la precedente Direttiva sono legate all’evoluzione del mercato finanziario europeo, che ha visto aumentare il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e la complessità della gamma di servizi e strumenti che viene loro offerta. Alla luce di tali sviluppi è stato, pertanto, ritenuto necessario adeguare il quadro giuridico comunitario per disciplinare tutte le attività destinate agli investitori.

Le principali novità introdotte con la Direttiva MiFID possono essere così sintetizzate:

  • l’eliminazione della facoltà, per gli Stati membri, di imporre agli intermediari l’obbligo di negoziare sui mercati regolamentati (c.d. “concentrazione degli scambi”);
  • la nuova disciplina della best execution, valida per tutte le tipologie di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, derivati, titoli di Stato, quotati o meno), che prevede che si debba garantire al cliente il raggiungimento del miglior risultato possibile;
  • l’introduzione di obblighi di trasparenza verso il pubblico pre e post negoziazione;
  • una nuova classificazione della clientela (divisa in controparti qualificate, clientela professionale e clientela retail);
  • l’elevazione della consulenza a servizio di investimento principale;
  • la possibilità, per determinati servizi di investimento aventi ad oggetto particolari strumenti finanziari c.d. “non complessi”, di non fornire alcuna informazione al cliente, né svolgere alcun controllo di adeguatezza;
  • l’introduzione di una nuova disciplina in materia di conflitti di interesse;
  • l’introduzione di una specifica disciplina sugli incentivi (c.d. inducements), che prevede fra l’altro l’obbligo per gli intermediari di comunicare alla clientela gli incentivi percepiti da controparti terze e dimostrare che tali incentivi non danneggino la qualità del servizio fornito al cliente, bensì sono volti ad accrescerla;

A partire dal 1 gennaio 2018 (salvo proroghe ulteriori) troverà applicazione anche nel nostro ordinamento la cosidetta “MiFID II”, che (sempre nell’ottica di una più ampia tutela dell’investitore) andrà ad intergrare la normativa con nuove regole, nonchè a rafforzare alcuni principi già declinari nella precedente versione.
Le novità riguarderanno in particolare:

  • il livello di informativa fornito alla clientela;
  • la modalità di erogazione del servizio di consulenza;
  • una più attenta mappatura dei prodotti offerti dall’intermediario;
  • la gestione dei “conflitti di interesse”;
  • la gestione delle pratiche di remunerazione per i servizi offerti.

Di seguito alcuni documenti informativi redatti ai fini MiFID dalla Cassa Padana:

Si rimanda alla sezione di educazione finanziaria del sito Consob per l’approfondimento delle tematiche relative alla tutela del risparmio ai diritti degli investitori.