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Questo testo è tratto dal sito www.cassapadana.it.
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La Direttiva MiFID

Markets in Financial Instruments Directive

MiFid

La Direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) in vigore dal 1° novembre 2007 sostituisce la precedente legislazione comunitaria riguardante i "Servizi di investimento nel settore degli strumenti finanziari".

Le ragioni che hanno portato alla decisione di sostituire la precedente Direttiva sono legate all’evoluzione del mercato finanziario europeo, che ha visto aumentare il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e la complessità della gamma di servizi e strumenti che viene loro offerta. Alla luce di tali sviluppi è stato, pertanto, ritenuto necessario adeguare il quadro giuridico comunitario per disciplinare tutte le attività destinate agli investitori.

Le principali novità introdotte con la Direttiva MiFID possono essere così sintetizzate:

  • l’eliminazione della facoltà, per gli Stati membri, di imporre agli intermediari l’obbligo di negoziare sui mercati regolamentati (c.d. "concentrazione degli scambi");
  • la nuova disciplina della best execution, valida per tutte le tipologie di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, derivati, titoli di Stato, quotati o meno), che prevede che si debba garantire al cliente il raggiungimento del miglior risultato possibile;
  • l’introduzione di obblighi di trasparenza verso il pubblico pre e post negoziazione;
  • una nuova classificazione della clientela (divisa in controparti qualificate, clientela professionale e clientela retail);
  • l’elevazione della consulenza a servizio di investimento principale;
  • la possibilità, per determinati servizi di investimento aventi ad oggetto particolari strumenti finanziari c.d. "non complessi", di non fornire alcuna informazione al cliente, né svolgere alcun controllo di adeguatezza;
  • l’introduzione di una nuova disciplina in materia di conflitti di interesse;
  • l’introduzione di una specifica disciplina sugli incentivi (c.d. inducements), che prevede fra l’altro l’obbligo per gli intermediari di comunicare alla clientela gli incentivi percepiti da controparti terze e dimostrare che tali incentivi non danneggino la qualità del servizio fornito al cliente, bensì sono volti ad accrescerla;

Di seguito alcuni documenti informativi redatti dalla Cassa Padana:

Si allegano inoltre alcuni documenti riguardanti gli investimenti resi disponibili dalla Consob e dal CESR:

TRASPARENZA POST NEGOZIAZIONE (servizio gestito da Cedacri Spa)
Diffusione delle informazioni post negoziazione su strumenti finanziari quotati come previsto dall’art. 34 comma 4 del Regolamento Consob 16191.



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